IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEL TESORO
  Visto  il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Visto   l'art.   78   del   testo  unico  medesimo  concernente  la
assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di
una   quota  del  gettito  dell'imposta  generale  sull'entrata  (ora
soppressa), relativo  al  territorio  regionale,  e  delle  tasse  ed
imposte  sugli affari che non siano gia' assegnate da altre norme del
medesimo statuto, in quota  fissa,  alla  regione  ed  alle  province
medesime;
  Considerato  che il citato art. 78, con norma analoga a quella gia'
recata dall'art.  60  del  precedente  testo  del  medesimo  statuto,
prevede  che  la  quota  di  cui  trattasi  sia stabilita annualmente
d'accordo  fra  il  Governo  ed  il  presidente  di  ciascuna  giunta
provinciale  e,  pertanto,  che  non  essendo state ancora emanate le
norme di attuazione previste dall'art. 110 del ripetuto testo  unico,
alla  determinazione  della  quota variabile possa addivenirsi con le
modalita' stabilite dall'art. 57,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1951,  n. 574, concernente
l'attuazione del citato precedente art. 60;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 638,  recante  disposizioni  per  l'attribuzione  di
somme  alle  regioni  a  statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di  Bolzano  in  sostituzione  dei  tributi  assegnati  alle
regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile;
  Vista  la  sentenza n. 180 del 14 luglio 1976 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 8 del decreto
del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nella parte
in cui prevede che  alla  determinazione  delle  maggiorazioni  delle
somme  d'importo  pari  alle  quote  variabili  di  soppressi tributi
erariali da corrispondere alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  si  proceda  sentite dette amministrazioni, con decreto del
Ministro delle finanze di concerto con quello del Tesoro;
  Considerato  che occorre uniformarsi alla suddetta decisione, e che
quindi la determinazione di tali maggiorazioni va effettuata  con  il
presente decreto;
  Ritenuto   che   nell'ambito   di   applicazione   delle  riportate
disposizioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica
n.  638  ricade,  per la regione Trentino-Alto Adige, la sola imposta
generale sull'entrata in quanto soppressa con il 1› gennaio  1973  ed
attribuita,  nell'anno  1972,  alla  regione medesima nella quota dei
7/10, pari a L. 10.265.437.758;
  Considerato  che  detta  imposta  e' stata poi attribuita, dal piu'
volte citato art. 78, in quota variabile alle province di Trento e di
Bolzano  talche'  le somme sostitutive della imposta stessa di cui al
medesimo art. 8 concorrono a formare  la  quota  variabile  spettante
alle due province;
  Considerato  che le tasse ed imposte sugli affari attribuibili alle
province  di  Trento  e  di  Bolzano  in  quota   variabile   possono
identificarsi  nella  imposta  sul valore aggiunto e nelle imposte di
surrogazione del registro e del bollo;
  Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali
di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  legge  14  agosto  1982,  n. 590, con cui all'art. 44 si
dispone  che  alla   determinazione   dello   stanziamento   per   il
finanziamento  degli  oneri  di  funzionamento dell'Universita' degli
studi di Trento si dovra' provvedere mediante intesa annuale  fra  il
Governo,  il  presidente  della giunta provinciale, il presidente del
consiglio  di   amministrazione   e   il   rettore   dell'Universita'
contestualmente  alla  determinazione  della  quota  di finanziamento
spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del
testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670;
  Considerato  che,  tenuto  conto  dei criteri stabiliti dal secondo
comma del citato art. 44 della legge n.  590  del  1982,  l'ammontare
dello stanziamento da devolvere all'Universita' degli studi di Trento
per l'anno 1987 viene a fissarsi in L. 18.662.000.000, delle quali L.
13.500.000.000  sono  state gia' erogate dal Ministero della pubblica
istruzione nell'anno finanziario 1987, per cui rimangono  da  erogare
nell'anno finanziario 1988 L. 5.122.000.000;
  Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale
di Trento, dal presidente del  consiglio  di  amministrazione  e  dal
rettore dell'Universita' degli studi di Trento;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Alle  province  autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per
l'anno 1987, ai sensi dell'art. 78 del testo unificato dello  statuto
speciale,  per  il  Trentino-Alto  Adige, le seguenti percentuali dei
tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza  e
residui, avvenuti nel territorio di ciascuna provincia:
   90% della imposta sul valore aggiunto;
   90% della imposta di surrogazione del registro e del bollo.